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Basi giuridiche 

  • Dal 1° agosto 2022 le persone malate possono accedere più facilmente alle terapie con cannabis medica, ossia a farmaci con un tasso di THC superiore all’1%.
  • La decisione di ricorrere a farmaci a base di cannabis è presa congiuntamente dalla/dal medica/o e dalla/dal paziente. Non sarà più necessario chiedere un’autorizzazione.
  • Tuttavia, se la/il paziente presenta una dipendenza da sostanze, per la prescrizione, la dispensazione e la somministrazione di cannabis occorre un’autorizzazione della/del medica/o cantonale.
  • La/Il medica/o curante è responsabile del trattamento. È tenuta/o a rispettare l’obbligo di diligenza cui soggiace la professione. Il controllo in merito è esercitato dalle autorità cantonali.
  • Per quanto riguarda la dose, la preparazione e le indicazioni, non vi è alcuna restrizione. I farmaci pronti per l’uso e contenenti cannabis che vengono prescritti devono tuttavia presentare un tasso di principio attivo e un profilo chimico ben definiti.
  • La/Il medica/o curante è tenuta/o a trasmettere all’UFSP alcuni dati concernenti il trattamento, attraverso un semplice sistema di notifica
  • La notifica è necessaria per la prima prescrizione e va ripetuta dopo un anno e due anni, oppure se il trattamento viene interrotto. I dati saranno raccolti fino al 31 luglio 2029.
  • La modifica di legge non apporta alcun cambiamento alle condizioni per il rimborso dei farmaci contenenti cannabis da parte dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Attualmente questi farmaci sono rimborsati solo in casi eccezionali.

 

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