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Contratto terapeutico

Estratto dall'accordo per una terapia con agonisti oppioidi (TAO)

>>>Contratto terapeutico in formato pdf

  1. Inizialmente, l’agonista oppioide è assunto ogni giorno sotto la sorveglianza di una persona responsabile presso lo studio medico, la farmacia o un’altra istituzione incaricata. Il metadone è somministrato in forma liquida o in compresse. Il levometadone esiste solo in forma liquida. La compressa di buprenorfina va tenuta 5 minuti sotto la lingua, non deve essere deglutita. Per i giorni nei quali lo studio medico, la farmacia o l’istituzione incaricata sono chiusi (fine settimana, giorni festivi), la/il paziente riceve la quantità di farmaco necessaria, che porterà con sé e assumerà in seguito. Se è stato possibile instaurare un rapporto di fiducia e se la TAO procede in modo soddisfacente, la/Il paziente può ricevere la quantità di medicamento necessaria per più giorni .

  2. Le dosi di medicamento smarrite o andate perse in altro modo (ad es. versate) non sono sostituite.

  3. Analisi delle urine sono eseguite su domanda della/del paziente o su istruzione di terzi.

  4. La/Il paziente può assumere altri medicamenti solo con l’accordo della/del medica/o curante. La/Il paziente s’impegna a non procurarsi medicamenti altrove.

  5. La/Il paziente può trascorrere vacanze in Svizzera, se dove intende soggiornare è possibile ottenere una dispensazione controllata dell'agonista oppioide oppure se è possibile darle/gli fiducia e affidarle/gli le dosi necessarie. Deve annunciare in anticipo la partenza alla/al medica/o curante, per i preparativi necessari (in caso di vacanze all’estero, con almeno 4 settimane di anticipo). Alla/Al paziente si raccomanda di prendere contatto per tempo con la rappresentanza diplomatica nel paese di destinazione. Sul sito dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic si possono trovare informazioni e approfondimenti in merito (cfr. anche la scheda TAO e viaggi). L’autorizzazione a portare con sé medicamenti sostitutivi fuori dal territorio svizzero è rilasciata dalla/dal medica/o curante.

  6. La legislazione vieta alle persone che presentano un problema di dipendenza di condurre un veicolo a motore. All’inizio di una TAO la/il paziente deve restituire la licenza di condurre al servizio cantonale della circolazione. Se la terapia dà buoni risultati, ossia se gli esami di laboratorio provano che la/il paziente non consuma parallelamente altre sostanze psicotrope (cannabis e alcol compresi), al più presto dopo 6 mesi può riottenere la licenza di condurre. Delle relative procedure amministrative deve occuparsi la/il paziente.

  7. Se le condizioni poste ai paragrafi 1 - 6 del presente contratto non sono rispettate, occorrerà valutare assieme alla/al paziente l’opportunità di proseguire o meno la TAO.

  8. La/Il paziente esonera dall’obbligo del segreto professionale la/il medica/o e la/il consulente sociosanitaria/o.

  9. Le parti possono disdire in qualsiasi momento il presente accordo.

  10. Per ottenere il consenso informato della/del paziente, è discussa con lei/lui la lista di controllo concernente l’assunzione di metadone / levometadone / buprenorfina / SROM .

  11. Le persone coinvolte nella TAO si riuniscono regolarmente per fare il punto della situazione e esaminare il decorso in funzione degli obiettivi formulati. Se occorre, introducono di comune accordo le eventuali modifiche necessarie.
Alcuni Cantoni hanno adottato modelli di contratto terapeutico. Invitiamo a verificare le direttive cantonali in merito.