Aspetti finanziari
Fatture non pagate, paziente che non si presenta agli appuntamenti: due problemi non rari nei trattamenti contro le dipendenze. Ecco alcune informazioni utili.
1. Prestazione obbligatoria secondo LAMal
- Secondo l’ordinanza sulle prestazioni (OPre),1 una terapia con agonisti oppioidi (TAO) a base di metadone, levometadone, SROM e buprenorfina (compresse sublinguali o iniezioni sottocutanee) in caso di dipendenza da oppioidi è rimborsata come prestazione obbligatoria dell’assicurazione di base, a condizione che:
- sia effettuata secondo le raccomandazioni pubblicate nel 2013 dall’Ufficio federale della sanità pubblica UFSP in collaborazione con la Società svizzera di medicina delle dipendenze SSAM e l’Associazione dei medici cantonali della Svizzera AMCS.
- La TAO con buprenorfina in soluzione iniettabile sottocutanea ha una restrizione: è omologata solo per pazienti che presentano una dipendenza da oppioidi e che non hanno risposto bene alla TAO con buprenorfina sotto forma di compresse sublinguali. In linea di massima, l'iniezione settimanale a rilascio prolungato non è una soluzione definitiva.
- Secondo l’ordinanza sulle prestazioni (OPre),1 una terapia con agonisti oppioidi (TAO) a base di eroina in caso di dipendenza da oppioidi è rimborsata come prestazione obbligatoria dell’assicurazione di base, a condizione che:
- rispetti le disposizioni dell’ordinanza dell’8 marzo 1999 concernente la prescrizione medica di eroina (RS 812.121.6), le direttive e le raccomandazioni del manuale pubblicato nel settembre 2000 dall’UFSP (Handbuch Heroingestützte Behandlung. Richtlinien, Empfehlungen, Information //Manuel Traitement avec prescription d’héroïne. Directives, recommandations, informations).
2. Rimborso di metadone / levometadone / SROM / buprenorfina dispensati da uno studio medico
- Per la dispensazione di metadone da parte di assistenti di studio medico, si può applicare la posizione TARMED 00.0155 (8.19 pt; al massimo una volta al giorno, fatturabile solamente se la dispensazione del medicamento avviene senza consulto medico).
3. Sospensione delle prestazioni
- Verificare con la/il paziente, ev. con i servizi sociali o la cassa malati, se le prestazioni sono state sospese. Se sì, chiedere alla/al paziente il consenso di notificarlo ai servizi competenti per le prestazioni sociali che, di regola, versano gli arretrati. In questi casi è anche possibile inviare la fattura direttamente ai servizi sociali o alla/al rappresentante legale della/del paziente.
4. Terzo pagante
- Se lo studio medico fattura con il "sistema del terzo garante" e se la/il paziente non ha né una/un rappresentante legale né riceve prestazioni sociali, le/gli si può chiedere se è disposta/o a passare al "sistema del terzo pagante" (fatturazione ad es. via Mediport di Medidata; è possibile automatizzarla in larga misura registrando Medidata come indirizzo per la fatturazione).
- A tale scopo la/il paziente deve firmare un accordo di cessione (qui un es. del Canton SG).
- Se lo studio medico è associato a una rete di "managed care" che prescrive il sistema del terzo garante, occorre segnalare alla direzione l’esigua percentuale di pazienti marginali "terzo pagante", la cui terapia non può essere organizzata in altro modo.
5. Paziente che non rispetta gli appuntamenti
- Chiedere alla/al paziente quale orario le/gli conviene maggiormente (in funzione, ad es., del suo ciclo del sonno).
- Invitare la/il paziente a registrare l’appuntamento nel suo telefono cellulare (nell’agenda, prevedendo magari anche un segnale d’allarme).
- Pianificare la consultazione in modo da trovare con facilità un’altra attività se la/il paziente non dovesse presentarsi (ad es. convocare tre invece di due pazienti per quell’ora; dettare corrispondenza ecc.; studio della cartella clinica / riassunto / lavoro in assenza della/del paziente ecc.)
- Durante la consultazione seguente, discutere del problema con la/il paziente, adottando un tono adeguato.
- La/Il paziente che si sente presa/o sul serio e che è trattata/oi con rispetto osserva più scrupolosamente gli appuntamenti.
6. Assicurazione invalidità (AI) e dipendenza
- La dipendenza va considerata una malattia a sé stante e, come tale, deve essere riconosciuta dall’assicurazione invalidità (AI): è quanto ha stabilito il Tribunale federale l’11 luglio 2019. Questa decisione ha condotto a una rivalutazione della dipendenza nell’ambito della legislazione sulle assicurazioni sociali. In merito rimandiamo al rapporto presentato da Suprax, una struttura di Bienne che accompagna in un quadro ambulatoriale oltre 200 pazienti in terapia con agonisti oppioidi (TAO) e che tra 2019 e 2023 è riuscita ad aiutare queste persone ad accedere meglio alle prestazioni AI.
1Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni; OPre; RS 832.112.31).